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LEGGE 5 aprile 1966, n. 210

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  24-4-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1965 e di lire 500.000.000 nell'anno finanziario 1966.