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LEGGE 31 marzo 1966, n. 201

Contributo ordinario annuo a favore, dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-5-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, è elevato da lire 12 milioni lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.