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LEGGE 5 aprile 1966, n. 182

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - I.D.A.).

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  1-5-1966
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari U.S.A. 30 milioni, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1965.