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REGIO DECRETO 17 dicembre 1865, n. 2715

Col quale alle disposizioni riguardanti le punizioni dei Sotto-Uffiziali, contenute nei regolamenti di disciplina per le armi di fanteria e di cavalleria, ne sono surrogate altre. (065U2715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i RR. Decreti in data 30 ottobre 1859 e 25 febbraio 1864, coi quali sono approvati i Regolamenti di disciplina per le armi di fanteria e di cavalleria;

Sulla

proposta del Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Alle disposizioni riguardanti le punizioni dei Sotto-Uffiziali, contenute nel capo III dei Regolamenti di disciplina succitati, sono surrogate le qui annesse firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.