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REGIO DECRETO 8 novembre 1865, n. 2603

col quale sono prorogati i termini per diverse operazioni concernenti l'imposta fondiaria, quella sui fabbricati e quella sulla ricchezza mobile. (065U2603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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