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REGIO DECRETO 30 novembre 1865, n. 2600

Contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di procedura civile. (065U2600)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  16-12-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il codice di procedura civile, e fare le disposizioni transitorie e quelle altre che sono necessarie per la completa attuazione dello stesso codice;
Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2366, col quale si mandò a pubblicare il codice di procedura civile da avere esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le cause che al 1.° gennaio 1866 saranno in corso d'istruzione, si proseguiranno colle forme stabilite dal nuovo codice di procedura civile.

Tali cause saranno portate davanti l'autorità giudiziaria competente a termini di detto codice, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo procuratore in causa. A tale effetto, i termini giuridici in corso saranno sospesi per 30 giorni decorrendi dal primo gennaio 1866; però l'atto suddetto potrà aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo sopra indicato.

Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa.

Gli atti però e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte potranno compiersi giusta le forme medesime.

Nonostante il disposto del primo capoverso del presente articolo, quelle tra dette cause che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti qualunque tribunale di prima istanza, o di circondario, o davanti un tribunale di commercio, e che a termini delle disposizioni del nuovo codice sarebbero di competenza dei pretori, saranno proseguite rispettivamente davanti i nuovi tribunali civili e correzionali, o di commercio; quelle dalla nuova legge attribuite alla cognizione dei conciliatori, le quali non siano già iniziate avanti di essi, saranno proseguite davanti i pretori, e dai medesimi giudicate.