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REGIO DECRETO 19 ottobre 1865, n. 2546

Con cui si prescrive l'aggregazione al Comune viciniore di quelli nelle Provincie di Catania, Messina e Palermo, in cui non vi sia un numero bastevole di elettori. (065U2546)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  4-11-1865 al: 8-5-2025
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge elettorale politica del 17 dicembre 1860, n.° 4513;
Visto il Decreto del Luogotenente Generale di Sicilia, in data 11 gennaio 1861, col quale all'art. 6 è prescritto che ciascun Comune formerà una Sezione del Collegio elettorale, a cui secondo la Tabella delle circoscrizioni elettorali appartiene, e che gli elettori voteranno nel proprio Comune;
Ritenuto che dai Prefetti delle Provincie di Palermo, di Messina e di Catania fu rappresentato che negli infraindicati Comuni il numero degli elettori fu talmente ridotto da non bastare a formare l'Ufficio elettorale di presidenza;
Considerando che è assolutamente necessario che l'Ufficio elettorale di presidenza sia composto del presidente e di quattro scrutatori, a termini degli articoli 67 e 69 della Legge 17 dicembre 1860, n.° 4513, perché si possa legalmente procedere alla votazione per l'elezione del Deputato;
Che nei detti Comuni non si può nel modo dalla Legge determinato formare l'Ufficio di presidenza, e quindi resterebbero privi dell'esercizio del dritto gli elettori in essi esistenti, ancorché pochi di numero;
Che a farli godere dell'esercizio del dritto elettorale non resta altro mezzo che quello di farli votare al Comune viciniore che faccia parte dello stesso Collegio, in analogia di quanto è prescritto dall'art. 64 della Legge sovraccitata per l'aggregazione dei Mandamenti ogniqualvolta non possono formare Sezione separata per mancanza dello stabilito numero di elettori;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



I Comuni descritti nel qui unito Elenco, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, nei quali non trovasi un numero di elettori presumibilmente bastevole a formare l'Ufficio elettorale di presidenza nel modo prescritto dalla Legge 17 dicembre 1860, n.° 4513, sono aggregati al Comune viciniore, facente parte dello stesso Collegio per procedere alla votazione per l'elezione del rispettivo Deputato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1865

Reg.° 34 Atti del Governo a c. 14. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Cortese.

Natoli.