che vieta l'ammessione alle Scuole di applicazione per gl'Ingegneri,
di coloro che non hanno compiuti gli studi e superati tutti gli esami
del corso universitario che apre l'adito alle Scuole stesse.
(065U2490)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1865
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)