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REGIO DECRETO 16 luglio 1865, n. 2409

Che stabilisce da chi debbono proporsi i condoni e le riduzioni delle sopratasse o delle pene pecuniarie in materia d'imposta. (065U2409)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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