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LEGGE 11 maggio 1865, n. 2276

Contenente diversi provvedimenti finanziarii. (065U2276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-5-1865 al: 1-7-1871
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Art. 1



Dal 1.° gennaio 1866 l'imposta principale sui fabbricati e sopra ogni altra stabile costruzione è stabilita per tutto il Regno nell'aliquota uniforme del 12 ½ per cento dei redditi imponibili determinati a norma della Legge 26 gennaio 1865 (n.° 2136).