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LEGGE 2 aprile 1865, n. 2226

Che ordina la riscossione e il versamento a favore dell'Erario dello Stato delle somme dovute dai Corpi morali in Sicilia pei compensi ai danneggiati dalle Truppe borboniche fino al soddisfacimento delle spese a tal fine anticipate sul bilancio dello Stato. (065U2226)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-5-1865 al: 30-6-1953
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Art. 1



Le somme che a termini del Decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860 sono dovute dalle Opere Pie, dalle Fidecommissarie o da altri Istituti per soddisfare i compensi ai danneggiati dalle Truppe borboniche in Sicilia nel 1860, saranno riscosse e versate a favore dell'Erario dello Stato fino a che avvenga il soddisfacimento di tutte le spese indicate nell'articolo seguente.

La riscossione di tali entrate sarà fatta in conformità alla Legge che regola la riscossione delle imposte dirette.