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LEGGE 26 gennaio 1865, n. 2134

Contenente disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale. (065U2134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1865 al: 30-6-2002
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Art. 1



Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'Erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale.

Fino a che non sarà unificato il sistema del Notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle Provincie Meridionali le disposizioni della Legge del 23 novembre 1819, e del Decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notariali al prodotto delle multe inflitte ai Notai.