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LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1560

Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  17-2-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonché all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà sono corrisposte, a domanda, le indennità per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.
Le indennità suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.