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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. 1531

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  13-2-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1


Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
Le attività già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.