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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1422

Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-1-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 marzo 1964, n. 02, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670, riguardante il coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62;
Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle disposizioni inerenti all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del suindicato decreto presidenziale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


Agli effetti della gestione della spesa dei Comuni e delle Province, la distinzione tra "spese ordinarie e di parte ordinaria" e "spese straordinarie o di parte straordinaria 1) è abolita, e sostituita da quella tra "spese correnti" (o di funzionamento e mantenimento) e "spese in conto capitale" (o di investimento).