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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1413

Determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio e dei canoni di manutenzione di palificazioni e conduttori di proprietà di terzi e di uso di palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori su di esse posati di proprietà dell'Amministrazione P. T.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-1-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, sulle norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Ritenuta la necessità di aggiornare, in applicazione alla precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232, i canoni relativi all'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre Amministrazioni o di terzi, nonché le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo delle spese per i lavori e per la prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti e operai, rispettivamente stabilite in L. 12.000 per il personale superiore ed in L. 7000 giornaliere per gli agenti e operai.