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LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1380

Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1998)
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Testo in vigore dal: 7-1-1966
al: 28-3-1998
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 29 - primo comma - del testo
unico  delle  leggi  sugli Istituti di emissione e sulla circolazione
dei  biglietti  di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910,
n.  204,  sono  estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da
Comunita'  ed  Istituzioni  finanziarie  internazionali alle quali la
Repubblica italiana partecipa in qualita' di Stato membro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

                                                       Visto,      il
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