stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1374

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  22-12-1965

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1965, fino al 31 dicembre 1969.