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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1965, n. 1334

Importazione delle banane fresche.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 febbraio 1966, n. 21 (in G.U. 12/02/1966, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-12-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1961, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di rivedere la misura dell'imposta erariale di consumo sulle banane fresche, prevista dall'art. 1 della citata legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Dal 1 gennaio 1966 la misura dell'imposta erariale di consumo, prevista dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 90 per chilogrammo di banane fresche.
A decorrere dalla stessa data e fino al 31 dicembre 1967 la misura di detta imposta per le banane fresche prodotte in Somalia e provenienti da quello Stato è stabilita in lire 60 per chilogrammo, per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascun anno.