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LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1300

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-12-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15 settembre 1965.