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LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1230

Norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-11-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



La decorazione della "Stella al merito del lavoro" può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, numero 2359, per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
Le decorazioni conferite ai sensi del comma precedente sono attribuite in aggiunta al contingente di cui all'articolo 5 della legge predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: REALE