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LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1216

Modifica dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è modificato come segue:
"I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli uliveti e per la raccolta delle olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per la concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo 18".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE