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LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1199

Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa.

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Testo in vigore dal: 24-11-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   trattamenti  minimi  spettanti  ai  pensionati  dello  Istituto
nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali
prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.
  Sono  pertanto abrogati, con effetto dal 1 gennaio 1965, la lettera
b)  del  secondo  comma, il settimo e l'ultimo comma, dell'articolo 2
della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                                    MORO - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE