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LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1198

Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-11-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie
forestali  e  dagli  allievi  guardie  forestali che abbiano compiuto
l'intera  ferma  triennale  e' valevole ad ogni effetto come servizio
militare di leva.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, 27 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                           MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
                                                    - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE