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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1965, n. 1156

Modifica all'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1970)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-3-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per l'esecuzione dalla predetta legge 3 aprile 1957, n. 235, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300;
Ritenuta la necessità di modificare l'art. 1 del predetto regolamento, al fine di incidere tra gli organi dei quali è previsto il prelievo a scopo di trapianto terapeutico anche il rene e le sue parti;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il Consiglio di Stato;
sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità; Decreta:

Articolo unico



L'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, è sostituito dal seguente:
((Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:
1) bulbi oculari, loro parti e annessi;
2) reni e loro parti;
3) ossa e superfici articolate;
4) muscoli e tendini;
5) vasi sanguigni;
6) sangue;
7) nervi;
8) cute;
9) midollo osseo;
10) aponeurosi;
11) dura madre;
12) cuore e sue parti;
13) polmoni e loro parti;
14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;
15) vescica ed ureteri;
16) segmenti del canale digerente.))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1965

SARAGAT MORO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato

alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1965 Atti del

Governo, registro n. 197, foglio n. 95. - VILLA