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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1965, n. 1119

Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 06 dicembre 1965, n. 1310 (in G.U. 10/12/1965, n.307).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1965)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-10-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 858, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;
Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la ulteriore proroga dei termini suddetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 858, è sostituito dai due seguenti:
"In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi, oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe.
Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966".