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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1965, n. 1049

Varianti al decreto presidenziale 28 luglio 1961 n 922, quale risulta modificato dal decreto presidenziale 6 luglio 1964, n. 659, per la dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-9-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, modificato con decreto presidenziale 6 luglio 1964, numero 659, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Roma;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico



Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, già prorogato col decreto presidenziale 6 luglio 1964, n. 659, di cui alle premesse, e ulteriormente prorogato di ventiquattro mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1965

SARAGAT ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965

Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 14. - VILLA