stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 994

Modifica al regio decreto 19 novembre 1931 e successive modificazioni, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-9-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa alla indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito;
Visti il regio decreto 23 agosto 1935 e il regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, recanti aggiornamenti al regio decreto 19 novembre 1931;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



L'art. 30 del regio decreto 19 novembre 1931, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 23 agosto 1935 e dall'art 4 del regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1965

Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 55. - VILLA