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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. 980

Proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 28 settembre 1962, n. 1588, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-9-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 28 settembre 1962, n. 1588, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Napoli;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico


Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 settembre 1962, n. 1588, citato nelle premesse, è prorogato di ventiquattro mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1965

SARAGAT ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1965

Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 52. - VILLA