stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1965, n. 911

Modifica al regime tributario degli appalti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-8-1965
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso
d'uso,   dei   contratti   di  appalto  conclusi  verbalmente  o  per
corrispondenza  commerciale,  previsto  dall'art.  4  della  legge 15
febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: REALE