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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1965, n. 875

Modifica dell'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-8-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 19 luglio 1941, numero 1198;
Riconosciuta l'opportunità di adottare un nuovo criterio per la misurazione delle distante delle località, tra le quali si svolgono le conversazioni telefoniche interurbane, ai fini della determinazione delle relative tariffe;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



L'art. 139 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente:
"La tariffa per le conversazioni interurbane è determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le località collegate.
I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro, per le poste e per le telecomunicazioni".