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LEGGE 26 giugno 1965, n. 813

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-8-1965 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.