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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1965, n. 799

Misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-8-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 16 aprile 1959, n. 426;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è ragguagliata al saggio del mutuo maggiorato di tre punti.