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LEGGE 5 giugno 1965, n. 698

Modificazioni e integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-7-1965
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  15 della legge 3 novembre 1961, n.
1255, e' sostituito dai seguenti:
  "Nella prima applicazione della presente legge, meta' dei posti del
ruolo  di  bibliotecari  sono  conferiti  mediante concorso per esame
speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato
al  personale che abbia esercitato nelle Universita' e negli Istituti
di  istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del
1  novembre  1961,  funzioni  di  bibliotecario e sia in possesso del
titolo  di  studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo
di  eta',  prescritti  per  l'ammissione  al ruolo cui appartengono i
posti da conferire.
  L'esame  speciale  di  cui  al  precedente  comma  consiste  in  un
colloquio  vertente  sulle  materie che saranno indicate nel bando di
concorso".