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LEGGE 21 maggio 1965, n. 581

Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-6-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1


I vettori in quanto soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 11 del 27 giugno 1960) del Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 16 agosto 1960, i quali omettono di comunicare ogni utile informazione relativa alle tariffe, convenzioni, accordi sui prezzi e sulle condizioni di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento suindicato, ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.
La stessa pena si applica ai vettori che si sottraggono agli obblighi previsti dall'articolo 6 del citato Regolamento, concernente la compilazione e la convenzione del documento di trasporto.
Per i termini e le modalità, delle comunicazioni di cui al primo comma, di osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica recante norme di esecuzione del Regolamento n. 11 suindicato.