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LEGGE 14 maggio 1965, n. 497

Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-6-1965
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico   del   ruolo   speciale   per  mansioni  d'ufficio  dei
sottufficiali  dell'Arma  dei carabinieri e' fissato in 600 unita', a
decorrere dal 1 agosto 1964.
  Dalla  stessa  data  e'  abrogato il secondo comma dell'articolo 24
della  legge  31  luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma
dei carabinieri.