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LEGGE 14 maggio 1965, n. 495

Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-6-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  quarto  comma dell'articolo 243 del testo unico approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645,
e' aggiunto il seguente comma:
  "Se  la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi
provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o
da  attivita'  commerciali  esercitate  all'estero o da beni immobili
situati  all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari
all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei
mesi".