stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 maggio 1965, n. 493

Modifica alla legge 1 agosto 1959, n. 703.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-6-1965
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo  dello  Stato,  di cui alla legge 10 agosto 1959, n.
703, e' concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto
con  il  Ministero  del tesoro. Il contributo e' elevato nella misura
massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori
di  cui  all'articolo  3  della  legge  10  agosto  1950,  n.  646, e
successive modificazioni ed integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1965

                               SARAGAT

                                          MORO - MATTARELLA - COLOMBO
- PIERACCINI - TREMELLONI
- FERRARI AGGRADI - LAMI
STARNUTI - DELLE FAVE - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE