stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 aprile 1965, n. 410

Modifiche all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-5-1965

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articola unico.
Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE