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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 359

Modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-5-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con il proprio decreto 10 maggio 1955, n. 1082;
Vista la deliberazione n. 28 del 13 febbraio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto ha apportato modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto succitato, concernenti la composizione rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1965

SARAGAT DELLE FAVE - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 70. - VILLA