stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1965, n. 337

Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-4-1965
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   competenza   delle   Commissioni   provinciali   della   Cassa
integrazione   guadagni,   stabilita   dagli   articoli  5  e  8  del
decreto-legge  del  Capo  provvisorio  dello Stato 12 agosto 1947, n.
869,  per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione
delle  integrazioni  salariali  agli  operai  sospesi  o lavoranti ad
orario  ridotto, e' estesa per il periodo di applicazione della legge
23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni
dal lavoro superiori ad un mese.