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LEGGE 6 aprile 1965, n. 334

Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi:
"Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402.
Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico".