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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1965, n. 236

Erezione in ente morale ed approvazione della statuto della Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna.

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Testo in vigore dal:  29-4-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva, il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto Fatto in data 4 giugno 1964 a rogito del notaio dott.
Salvatore Maniga, con il quale è stata, costituita la Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, e ne è stato formato lo statuto;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 20 dicembre 1962;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È eretta in ente morale da Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari e con un fondo di dotazione iniziale di lire 500 milioni e ne è approvato lo statuto, composto di n. 17 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.