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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1965, n. 234

Sostituzione dell'art. 44 del regolamento approvato con il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-4-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Ritenuto l'opportunità di apportare modifica alla norma che concerne il rilascio dei certificati di studi universitari, in conformità delle direttive per lo snellimento delle procedure amministrative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Decreta:

L'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e sostituito come appresso:
"Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore amministrativo e dal funzionario preposto al competente ufficio di segreteria.
Col consenso del rettore o direttore, le firme possono essere delegate ad altri funzionari della carriera direttiva, di cui uno con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1965

SARAGAT MORO - GUI - TAVIANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 9. - VILLA