stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 marzo 1965, n. 229

Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-4-1965

La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1965

SARAGAT MORO - ANDREOTTI - REALE TAVIANI - TREMELLONI COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE