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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1965, n. 144

Norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) in applicazione della delega contenuta nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1971)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  4-4-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, contenente la delega al Governo per l'emanazione delle norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica;
Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 152, recante proroga per l'esercizio della delega concessa con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1


L'art. 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:
"Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private".
Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private".