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LEGGE 1 marzo 1965, n. 117

Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))