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LEGGE 1 marzo 1965, n. 116

Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  28-3-1965
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano.
Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, è elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.