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LEGGE 24 febbraio 1965, n. 92

Deroga in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 23-3-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono  assimilati  al  giorni  festivi legali, per quanto concerne i
termini  di  scadenza  e  quelli  della  levata  del  protesto  delle
cambiali,  dei  vaglia  cambiari, degli assegni bancari e degli altri
titoli  disciplinati  dal  regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i
giorni  che,  per  il personale delle aziende ed istituti di credito,
sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge
24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1965

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE