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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 78

Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1987)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-3-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amminitrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.
Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.